Art. 38 
 
Finanziamento   delle   iniziative   del   Programma   generale   per
  l'ammodernamento del settore del terziario per l'anno 2020. 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'art. 41, comma 4,  del  decreto
del  Presidente  della  Regione  14  febbraio  2017,   n.   035/Pres.
(Regolamento concernente i criteri e modalita' per l'attuazione degli
interventi di cui all'art. 84-bis, comma 1, lettere a) e c)  e  comma
9, della legge regionale  5  dicembre  2005,  n.  29,  relativi  alla
concessione degli incentivi a favore delle piccole  e  medie  imprese
commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di  incentivi
alle agenzie di viaggio e turismo nonche' relativi all'attuazione del
programma annuale per l'ammodernamento  del  settore  terziario),  ai
fini  della  concessione  del  finanziamento  regionale  a   sostegno
dell'attuazione  del  Programma  generale  per  l'ammodernamento  del
settore terziario per l'anno 2020 sono  ammesse  a  finanziamento  le
iniziative avviate dalla data di presentazione del Programma stesso.