Art. 38 Finanziamento delle iniziative del Programma generale per l'ammodernamento del settore del terziario per l'anno 2020. 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonche' relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), ai fini della concessione del finanziamento regionale a sostegno dell'attuazione del Programma generale per l'ammodernamento del settore terziario per l'anno 2020 sono ammesse a finanziamento le iniziative avviate dalla data di presentazione del Programma stesso.