Art. 39 Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 4/2005 1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera n-sexies) e' sostituita dalla seguente: «n-sexies) contributi per la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonche' di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab) di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2021;». b) alla lettera n-septies) le parole: «lettera b),» sono soppresse. 2. Per le finalita' di cui all'art. 42, comma 1, lettera n-sexies), della legge regionale n. 4/2005, come sostituita dal comma 1 e lettera n-septies), della legge regionale n. 4/2005, come modificata dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivita') - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.