Art. 39 
 
        Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 4/2005 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4
(Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e
medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.  Adeguamento  alla  sentenza
della Corte di Giustizia delle Comunita'  europee  15  gennaio  2002,
causa  C-439/99,  e  al  parere  motivato  della  Commissione   delle
Comunita' europee del 7 luglio  2004),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) la lettera n-sexies) e' sostituita dalla seguente: 
    «n-sexies) contributi per la creazione e lo sviluppo di centri di
prototipazione della business idea, di centri di  coworking,  nonche'
di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab) di cui all'art. 25,
comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2021;». 
    b)  alla  lettera  n-septies)  le  parole:  «lettera  b),»   sono
soppresse. 
  2. Per le finalita' di cui all'art. 42, comma 1, lettera n-sexies),
della legge regionale n.  4/2005,  come  sostituita  dal  comma  1  e
lettera n-septies), della legge regionale n. 4/2005, come  modificata
dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento  della  Missione
n.  14  (Sviluppo  economico  e  competitivita')  -  Programma  n.  1
(Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1  (Spese  correnti)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.