Art. 4 
 
         Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 5/2020 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 1  della  legge  regionale  1º  aprile
2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti  per  far  fronte  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I termini di utilizzo,  di  ammissione  delle  spese  e  di
rendicontazione di  incentivi  regionali,  comunque  denominati,  con
scadenza entro il 30 giugno 2021 sono prorogati al 31 dicembre  2021,
ferma restando la possibilita' di ulteriore proroga con provvedimento
della struttura concedente.».