Art. 4 Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 5/2020 1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 1º aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e' inserito il seguente: «3-bis. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, con scadenza entro il 30 giugno 2021 sono prorogati al 31 dicembre 2021, ferma restando la possibilita' di ulteriore proroga con provvedimento della struttura concedente.».