Art. 43 Proroga della graduatoria riferita all'art. 59 della legge regionale n. 21/2016 1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'art. 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), i termini per lo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo di cui all'art. 59 della legge regionale n. 21/2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario S.r.l. il 13 luglio 2020, gia' prorogati al 30 giugno 2021 con decreto del Direttore del Servizio commercio sostituto n. 3814/PROTUR del 21 dicembre 2020, sono ulteriormente prorogati, in deroga dall'art. 14, comma 10, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 15 gennaio 2018, n. 06/Pres. (Regolamento concernente i requisiti e le modalita' per l'attribuzione della denominazione «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo ai sensi dell'art. 137-bis, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), nonche' i criteri e le modalita' per la concessione di contributi di cui all'art. 137-bis, comma 2 della legge regionale n. 2/2002 per l'avviamento, la gestione e per eventuali investimenti di imprese finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista), fino al 31 ottobre 2021.