Art. 43 
 
           Proroga della graduatoria riferita all'art. 59 
                  della legge regionale n. 21/2016 
 
  1. Con riferimento alla  graduatoria  relativa  al  bando  2019  in
attuazione dell'art. 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n.  21
(Disciplina  delle  politiche  regionali  nel  settore  turistico   e
dell'attrattivita' del  territorio  regionale,  nonche'  modifiche  a
leggi regionali in materia di  turismo  e  attivita'  produttive),  i
termini  per  lo  scorrimento  della  graduatoria  delle  domande  di
contributo di cui all'art.  59  della  legge  regionale  n.  21/2016,
approvata dal Consiglio di Amministrazione del Centro  di  assistenza
tecnica alle imprese del terziario S.r.l. il  13  luglio  2020,  gia'
prorogati al 30 giugno 2021 con decreto del  Direttore  del  Servizio
commercio  sostituto  n.  3814/PROTUR  del  21  dicembre  2020,  sono
ulteriormente prorogati,  in  deroga  dall'art.  14,  comma  10,  del
regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della  Regione  15
gennaio 2018, n. 06/Pres. (Regolamento concernente i requisiti  e  le
modalita' per l'attribuzione della denominazione «Centro  di  turismo
attivo» alle aggregazioni tra operatori  economici  nel  settore  del
turismo all'aria aperta e a carattere  sportivo  ai  sensi  dell'art.
137-bis, comma 1,  della  legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2
(Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale),
nonche' i criteri e le modalita' per la concessione di contributi  di
cui all'art. 137-bis, comma 2 della legge  regionale  n.  2/2002  per
l'avviamento, la gestione e per  eventuali  investimenti  di  imprese
finalizzate all'organizzazione, alla gestione e  alla  promozione  di
servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista), fino al  31
ottobre 2021.