Art. 44 Deroga alla disciplina di attuazione dell'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'art. 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2), alle imprese che hanno beneficiato di una premialita' ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera d), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonche' relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), non si applica la riduzione del contributo prevista dall'art. 30, comma 5-bis, del medesimo regolamento purche' l'impresa dimostri l'aumento occupazionale di personale con contratto a tempo indeterminato entro due anni dalla rendicontazione. 2. Il CATT procede alla liquidazione parziale del contributo il cui saldo sara' liquidato quando le imprese avranno comprovato l'aumento occupazionale di personale con contratto a tempo indeterminato di cui al comma 1.