Art. 44 
 
         Deroga alla disciplina di attuazione dell'art. 100 
                  della legge regionale n. 29/2005 
 
  1. Con riferimento alla  graduatoria  relativa  al  bando  2019  in
attuazione dell'art. 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29
(Normativa  organica  in  materia  di  attivita'  commerciali  e   di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale
16 gennaio 2002, n. 2), alle imprese che  hanno  beneficiato  di  una
premialita'  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  lettera  d),   del
regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della  Regione  14
febbraio 2017, n. 035/Pres.  (Regolamento  concernente  i  criteri  e
modalita' per l'attuazione degli interventi di cui  all'art.  84-bis,
comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5  dicembre
2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle
piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di  servizio,  alla
concessione di incentivi alle agenzie di viaggio  e  turismo  nonche'
relativi all'attuazione del programma  annuale  per  l'ammodernamento
del settore terziario), non si applica la  riduzione  del  contributo
prevista dall'art. 30, comma 5-bis, del medesimo regolamento  purche'
l'impresa dimostri l'aumento occupazionale di personale con contratto
a tempo indeterminato entro due anni dalla rendicontazione. 
  2. Il CATT procede alla liquidazione parziale del contributo il cui
saldo sara' liquidato quando le imprese avranno comprovato  l'aumento
occupazionale di personale con contratto a tempo indeterminato di cui
al comma 1.