Art. 46 
 
              Uffici speciali per le opere strategiche 
                         di PromoTurismoFVG 
 
  1. In deroga alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione
di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), la
Giunta  regionale,  a  fronte  di  situazioni   emergenziali   o   di
problematiche  operative   correlate   a   tematiche   di   rilevante
strategicita', e'  autorizzata  a  istituire  presso  PromoTurismoFVG
uffici speciali, anche con funzione di  stazione  appaltante,  per  i
quali sono definiti specifici indirizzi, obiettivi e  competenze,  da
raggiungere con l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie assegnate
a tal fine a PromoTurismoFVG. 
  2. Per l'esercizio e  la  gestione  delle  attivita'  degli  uffici
speciali di cui al comma 1, con decreto del Presidente della  Regione
e' nominato  un  commissario  straordinario  scelto  fiduciariamente,
anche tra i dipendenti della Regione, in possesso di  caratteristiche
professionali e di pregresse esperienze coerenti con le attivita'  da
svolgere. 
  3. La Giunta regionale determina il trattamento economico correlato
alle funzioni commissariali e la durata dell'incarico. 
  4. Il commissario  straordinario,  per  l'esercizio  delle  proprie
attribuzioni, dispone di personale di PromoTurismoFVG,  dipendente  o
reclutato con forme di lavoro flessibile, ovvero di  personale  della
Regione utilizzato in convenzione, ai sensi dell'art.  28,  comma  3,
della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia
di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale). 
  5. Il  commissario  straordinario  per  l'esercizio  delle  proprie
funzioni puo' disporre di collaborazioni e di consulenze  e  provvede
alle spese generali di funzionamento anche  mediante  appositi  fondi
trasferiti dalla Regione a PromoTurismoFVG. 
  6. Gli uffici speciali subentrano nella gestione dei contratti gia'
in essere stipulati da PromoTurismoFVG e dei  procedimenti  in  corso
per le finalita' di cui al comma 1. A tal fine  entro  trenta  giorni
dalla nomina il commissario straordinario provvede alla  ricognizione
degli stessi e ne da' comunicazione alla Giunta regionale. 
  7. II commissario straordinario trasmette, entro  il  31  marzo  di
ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta. 
  8. Il commissario straordinario per le procedure  espropriative  si
avvale   della   struttura   di   PromoTurismoFVG   quale   autorita'
espropriante. 
  9. Gli interventi realizzati dagli uffici speciali di cui al  comma
1 sono ricompresi tra gli interventi di cui  all'art.  10,  comma  1,
lettera b), della legge regionale 11 novembre  2009,  n.  19  (Codice
regionale dell'edilizia). 
  10. I finanziamenti concessi per gli  interventi  realizzati  dagli
uffici speciali di cui al comma  1  sono  erogati  a  PromoTurismoFVG
secondo quanto previsto dall'art. 57,  comma  1,  lettera  a),  della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori
pubblici). 
  11. Per le finalita' di cui ai commi 3, 4 e  5  e'  autorizzata  la
spesa complessiva di 461.000 euro suddivisa  in  ragione  di  111.000
euro per l'anno 2021 e di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023 a valere  sulla  Missione  n.  7  (Turismo)  -  Programma  n.  1
(Sviluppo  e  valorizzazione  del  turismo)  -  Titolo  n.  1  (Spese
correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per  gli
anni 2021-2023. 
  12. Agli oneri derivanti  dal  disposto  di  cui  al  comma  11  si
provvede mediante prelievo di  pari  importo  dalla  Missione  n.  20
(Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per gli anni 2021-2023.