Art. 46 Uffici speciali per le opere strategiche di PromoTurismoFVG 1. In deroga alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), la Giunta regionale, a fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicita', e' autorizzata a istituire presso PromoTurismoFVG uffici speciali, anche con funzione di stazione appaltante, per i quali sono definiti specifici indirizzi, obiettivi e competenze, da raggiungere con l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie assegnate a tal fine a PromoTurismoFVG. 2. Per l'esercizio e la gestione delle attivita' degli uffici speciali di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione e' nominato un commissario straordinario scelto fiduciariamente, anche tra i dipendenti della Regione, in possesso di caratteristiche professionali e di pregresse esperienze coerenti con le attivita' da svolgere. 3. La Giunta regionale determina il trattamento economico correlato alle funzioni commissariali e la durata dell'incarico. 4. Il commissario straordinario, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, dispone di personale di PromoTurismoFVG, dipendente o reclutato con forme di lavoro flessibile, ovvero di personale della Regione utilizzato in convenzione, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale). 5. Il commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni puo' disporre di collaborazioni e di consulenze e provvede alle spese generali di funzionamento anche mediante appositi fondi trasferiti dalla Regione a PromoTurismoFVG. 6. Gli uffici speciali subentrano nella gestione dei contratti gia' in essere stipulati da PromoTurismoFVG e dei procedimenti in corso per le finalita' di cui al comma 1. A tal fine entro trenta giorni dalla nomina il commissario straordinario provvede alla ricognizione degli stessi e ne da' comunicazione alla Giunta regionale. 7. II commissario straordinario trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta. 8. Il commissario straordinario per le procedure espropriative si avvale della struttura di PromoTurismoFVG quale autorita' espropriante. 9. Gli interventi realizzati dagli uffici speciali di cui al comma 1 sono ricompresi tra gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). 10. I finanziamenti concessi per gli interventi realizzati dagli uffici speciali di cui al comma 1 sono erogati a PromoTurismoFVG secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). 11. Per le finalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 e' autorizzata la spesa complessiva di 461.000 euro suddivisa in ragione di 111.000 euro per l'anno 2021 e di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.