Art. 48 
 
        Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 18/2015 
 
  1. Dopo il comma 8 dell'art. 10 della  legge  regionale  17  luglio
2015, n. 18 (La disciplina della finanza  locale  del  Friuli-Venezia
Giulia, nonche' modifiche a disposizioni  delle  leggi  regionali  n.
19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014  concernenti  gli  enti  locali),  e'
aggiunto il seguente: 
  «8-bis.  In  caso  di  omesso,  ritardato  o  parziale   versamento
dell'imposta  di  soggiorno  da  parte  del  soggetto  gestore  della
struttura ricettiva o del  soggetto  gestore  degli  alloggi  di  cui
all'art.  47-bis  della  legge  regionale  9  dicembre  2016,  n.  21
(Disciplina  delle  politiche  regionali  nel  settore  turistico   e
dell'attrattivita' del  territorio  regionale,  nonche'  modifiche  a
leggi regionali in materia di turismo  e  attivita'  produttive),  in
qualita' di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno,  in
applicazione di quanto previso dall'art. 4, comma 1-ter, del  decreto
legislativo  14  marzo  2011,  n.  23  (Disposizioni  in  materia  di
federalismo   Fiscale   Municipale),   si   applica    la    sanzione
amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia
di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e  di  riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della  legge
23 dicembre 1996, n. 662).».