Art. 5 
 
         Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 5/2020 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n.  5/2020  e'
inserito il seguente: 
  «1-bis.  Il  comma  1  si  applica  alle  richieste  di  erogazione
presentate dai beneficiari entro il termine perentorio del 30  giugno
2021.».