Art. 5 Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 5/2020 1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2020 e' inserito il seguente: «1-bis. Il comma 1 si applica alle richieste di erogazione presentate dai beneficiari entro il termine perentorio del 30 giugno 2021.».