Art. 50 Inserimento dell'art. 15-bis nella legge regionale n. 21/2016 1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 21/2016 e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator). - 1. E' istituito presso la Direzione centrale competente in materia di attivita' produttive e turismo l'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Friuli-Venezia Giulia. 2. Possono iscriversi all'albo di cui al comma 1 le agenzie di viaggio, di cui al codice ATECO 2007 - 79.11.00, e dei e tour operator, di cui al codice ATECO 2007 - 79.12.00, aventi sede legale e operativa in un Comune della Regione Friuli-Venezia Giulia. 3. Contestualmente all'iscrizione all'albo di cui al comma 1, le agenzie di viaggio e i tour operator sono tenuti a comunicare il nominativo del proprio direttore tecnico di cui all'art. 45 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale). 4. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), sono stabiliti le modalita' e i termini di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'albo di cui al comma 1, nonche' le modalita' di comunicazione dei dati e rispettive variazioni delle agenzie di viaggio e dei tour operator.».