Art. 50 
 
                    Inserimento dell'art. 15-bis 
                  nella legge regionale n. 21/2016 
 
  1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 21/2016 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 15-bis (Albo regionale delle agenzie di viaggio  e  dei  tour
operator). - 1. E' istituito presso la Direzione centrale  competente
in materia di attivita' produttive e turismo l'Albo  regionale  delle
agenzie di viaggio e dei tour operator della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia. 
  2. Possono iscriversi all'albo di cui al  comma  1  le  agenzie  di
viaggio, di cui al codice  ATECO  2007  -  79.11.00,  e  dei  e  tour
operator, di cui al codice ATECO 2007 - 79.12.00, aventi sede  legale
e operativa in un Comune della Regione Friuli-Venezia Giulia. 
  3. Contestualmente all'iscrizione all'albo di cui al  comma  1,  le
agenzie di viaggio e i tour operator  sono  tenuti  a  comunicare  il
nominativo del proprio direttore tecnico di  cui  all'art.  45  della
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina  delle  professioni
turistiche e del turismo congressuale). 
  4. Con regolamento  della  Giunta  regionale,  da  adottarsi  entro
centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
regionale 14 maggio  2021,  n.  6  (Legge  regionale  multisettoriale
2021), sono stabiliti le modalita' e  i  termini  di  iscrizione,  di
tenuta e di aggiornamento dell'albo di cui al  comma  1,  nonche'  le
modalita' di comunicazione dei dati  e  rispettive  variazioni  delle
agenzie di viaggio e dei tour operator.».