Art. 51 
 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 19/2020 
 
  1. All'art. 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n.  19  (Norme
urgenti per la costituzione di due Comunita' di montagna  nella  zona
montana omogenea della Destra Tagliamento e delle  Dolomiti  Friulane
di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002,  n.  33
(Istituzione dei Comprensori montani  del  Friuli-Venezia  Giulia)  e
disposizioni speciali per la Comunita' di Montagna Natisone e Torre),
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 6 le parole: «30 aprile 2021» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2021»; 
    b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. Nel caso di ricorso all'arbitrato di cui al comma 6,  gli
accordi sono conclusi nel rispetto dei seguenti criteri: 
      a)  qualora  tutti  i  Comuni  di   una   Unione   territoriale
intercomunale siano ricompresi nell'ambito territoriale di  una  sola
Comunita' di montagna, la stessa subentra in tutte le risorse  umane,
strumentali e finanziarie, e in tutti i rapporti  giuridici  pendenti
facenti capo all'Unione medesima,  fatti  salvi  diversi  accordi  ai
sensi della lettera b); 
      b) i beni immobili sono attribuiti alla Comunita'  di  montagna
sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno  in  relazione
alla  loro  funzione,  sono  attribuiti  in  comproprieta'  alle  due
Comunita' di montagna, con quote proporzionali al numero di  abitanti
dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione, oppure al Comune  sul
cui territorio essi insistono; 
      c) i beni mobili sono attribuiti alla Comunita' di montagna nel
cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente; 
      d) ai sensi dell'art. 1298 del codice civile,  i  debiti  della
sopprimenda Unione territoriale intercomunale si dividono tra le  due
Comunita' di montagna  in  proporzione  al  numero  di  abitanti  dei
rispettivi Comuni dell'Unione medesima; 
      e) i crediti si dividono tra le due Comunita'  di  montagna  in
proporzione  al  numero  di  abitanti  dei  rispettivi  Comuni  della
sopprimenda Unione; 
      f) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da  quelli
riguardanti i beni di cui alle lettere b) e c), e da  quelli  di  cui
alle lettere d) ed e), opera il criterio della divisione tra  le  due
Comunita' di montagna, in  proporzione  al  numero  di  abitanti  dei
rispettivi Comuni della sopprimenda Unione; 
      g) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere d),
e) ed f)  siano  sorti  nell'interesse  esclusivo  di  uno  specifico
territorio, essi sono imputati alla Comunita' di montagna in  cui  e'
incluso detto territorio; 
      h) per la gestione dei rapporti giuridici  non  attribuibili  a
un'unica Comunita' di montagna e non  suscettibili  di  frazionamento
secondo i criteri di cui al presente comma, presso  la  Comunita'  di
montagna in  cui  e'  incluso  il  maggior  numero  di  Comuni  della
sopprimenda Unione sono costituiti uno o  piu'  uffici  stralcio  che
concludono le operazioni di subentro entro il 31  dicembre  2022.  Il
Presidente della Comunita' di montagna presso cui ha  sede  l'ufficio
stralcio provvede alla liquidazione tra le Comunita' di montagna  dei
rapporti giuridici non ancora conclusi a tale data; 
      i) le partecipazioni in enti e  societa'  detenute  dall'Unione
territoriale intercomunale sono attribuite alle Comunita' di montagna
che a essa succedono,  in  proporzione  al  numero  di  abitanti  dei
rispettivi Comuni della sopprimenda Unione; 
      j) sono in ogni caso fatti  salvi  i  vincoli  di  destinazione
relativi ai beni acquisiti con contributi  e  sono  salvaguardate  le
esigenze connesse alla  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con
fondi comunitari; 
      k)  il  personale  dell'Unione  territoriale  intercomunale  e'
trasferito alle Comunita' di montagna  che  a  essa  succedono  e  ai
Comuni partecipanti in applicazione dell'art. 2112 del codice civile;
si osservano le procedure di informazione e di consultazione  di  cui
all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29  dicembre  1990,  n.  428
(Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990)); 
    6-ter. Per la stesura degli accordi di cui al comma 6 il collegio
arbitrale  si  avvale  degli   uffici   delle   Unioni   territoriali
intercomunali.»; 
    c) al comma 7 le parole: «30 aprile 2021» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 maggio  2021»  e  le  parole:  «15  maggio  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2021»; 
    d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Fino all'elezione degli organi, le funzioni di Presidente
di ciascuna Comunita' di montagna sono  esercitate  dal  sindaco  del
Comune piu' popoloso il  quale,  dalla  data  di  costituzione  della
rispettiva Comunita' di  montagna,  sovrintende  alle  operazioni  di
avvio dell'ente e  al  trasferimento  a  esso  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie, e di tutti i rapporti  giuridici  pendenti
facenti capo alle Unioni territoriali  intercomunali,  in  attuazione
degli  accordi  di  cui  al  comma  6.  A  decorrere  dalla  data  di
costituzione delle Comunita' di montagna ai sensi del  comma  7,  gli
organi delle Unioni sono sciolti e la loro gestione  e'  affidata  ai
sindaci dei Comuni piu' popolosi di ciascuna Comunita' di montagna in
qualita' di commissari straordinari.».