Art. 51 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 19/2020 1. All'art. 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunita' di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunita' di Montagna Natisone e Torre), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6 le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»; b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Nel caso di ricorso all'arbitrato di cui al comma 6, gli accordi sono conclusi nel rispetto dei seguenti criteri: a) qualora tutti i Comuni di una Unione territoriale intercomunale siano ricompresi nell'ambito territoriale di una sola Comunita' di montagna, la stessa subentra in tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie, e in tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo all'Unione medesima, fatti salvi diversi accordi ai sensi della lettera b); b) i beni immobili sono attribuiti alla Comunita' di montagna sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprieta' alle due Comunita' di montagna, con quote proporzionali al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione, oppure al Comune sul cui territorio essi insistono; c) i beni mobili sono attribuiti alla Comunita' di montagna nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente; d) ai sensi dell'art. 1298 del codice civile, i debiti della sopprimenda Unione territoriale intercomunale si dividono tra le due Comunita' di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni dell'Unione medesima; e) i crediti si dividono tra le due Comunita' di montagna in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione; f) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere b) e c), e da quelli di cui alle lettere d) ed e), opera il criterio della divisione tra le due Comunita' di montagna, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione; g) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere d), e) ed f) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati alla Comunita' di montagna in cui e' incluso detto territorio; h) per la gestione dei rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Comunita' di montagna e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma, presso la Comunita' di montagna in cui e' incluso il maggior numero di Comuni della sopprimenda Unione sono costituiti uno o piu' uffici stralcio che concludono le operazioni di subentro entro il 31 dicembre 2022. Il Presidente della Comunita' di montagna presso cui ha sede l'ufficio stralcio provvede alla liquidazione tra le Comunita' di montagna dei rapporti giuridici non ancora conclusi a tale data; i) le partecipazioni in enti e societa' detenute dall'Unione territoriale intercomunale sono attribuite alle Comunita' di montagna che a essa succedono, in proporzione al numero di abitanti dei rispettivi Comuni della sopprimenda Unione; j) sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari; k) il personale dell'Unione territoriale intercomunale e' trasferito alle Comunita' di montagna che a essa succedono e ai Comuni partecipanti in applicazione dell'art. 2112 del codice civile; si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)); 6-ter. Per la stesura degli accordi di cui al comma 6 il collegio arbitrale si avvale degli uffici delle Unioni territoriali intercomunali.»; c) al comma 7 le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021» e le parole: «15 maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2021»; d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Fino all'elezione degli organi, le funzioni di Presidente di ciascuna Comunita' di montagna sono esercitate dal sindaco del Comune piu' popoloso il quale, dalla data di costituzione della rispettiva Comunita' di montagna, sovrintende alle operazioni di avvio dell'ente e al trasferimento a esso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, e di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo alle Unioni territoriali intercomunali, in attuazione degli accordi di cui al comma 6. A decorrere dalla data di costituzione delle Comunita' di montagna ai sensi del comma 7, gli organi delle Unioni sono sciolti e la loro gestione e' affidata ai sindaci dei Comuni piu' popolosi di ciascuna Comunita' di montagna in qualita' di commissari straordinari.».