Art. 52 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 19/2020 1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 19/2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo, dopo le parole: «e nei rapporti giuridici,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli relativi al personale, per il quale si applica l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428/1990,»; b) al terzo periodo, le parole: «, ivi compresi quelli relativi al personale,» sono soppresse.