Art. 52 
 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 19/2020 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge  regionale  n.  19/2020  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «e   nei   rapporti
giuridici,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli  relativi
al personale, per il quale si applica l'art. 2112 del codice civile e
si osservano le procedure di informazione e di consultazione  di  cui
all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428/1990,»; 
    b) al terzo periodo, le parole: «, ivi compresi  quelli  relativi
al personale,» sono soppresse.