Art. 54 
 
           Utilizzo nell'anno 2021 delle risorse ex art. 3 
                   della legge regionale n. 9/2020 
 
  1. Nell'anno 2021 i Comuni beneficiari del fondo di cui all'art.  3
della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni  urgenti  in
materia di  autonomie  locali,  finanza  locale,  funzione  pubblica,
formazione, lavoro, cooperazione, ricerca  e  innovazione,  salute  e
disabilita', rifinanziamento dell'art. 5  della  legge  regionale  n.
3/2020 recante misure a sostegno delle attivita' produttive), possono
destinare le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2020  al
ristoro di eventuali minori entrate  e  alla  copertura  di  maggiori
spese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.