Art. 54 Utilizzo nell'anno 2021 delle risorse ex art. 3 della legge regionale n. 9/2020 1. Nell'anno 2021 i Comuni beneficiari del fondo di cui all'art. 3 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilita', rifinanziamento dell'art. 5 della legge regionale n. 3/2020 recante misure a sostegno delle attivita' produttive), possono destinare le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2020 al ristoro di eventuali minori entrate e alla copertura di maggiori spese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.