Art. 55 
 
Modifiche all'art. 25 della legge regionale  n.  18/2015  concernente
  gli organi di revisione economico-finanziaria. 
 
  1. All'art. 25 della legge regionale 17  luglio  2015,  n.  18  (La
disciplina della finanza locale del  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'
modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n.  9/2009
e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a)  al  comma  2,  le  parole:  «e  nelle   Unioni   territoriali
intercomunali» sono sostituite dalle seguenti: «, nelle Comunita'  di
montagna e nella Comunita' collinare del Friuli»; 
    b) al comma 3, le parole: «previsti all'art. 13, comma  3,  della
legge regionale n. 26/2014» sono sostituite dalle seguenti: «di Grado
e Lignano Sabbiadoro»; 
    c) al comma 3-bis, le parole: «Unioni territoriali intercomunali»
sono sostituite dalle seguenti: «Comunita' di montagna e la Comunita'
collinare del Friuli» e le parole: «del Comune con il maggior  numero
di abitanti» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  uno  dei  Comuni
aderenti alla Comunita'»; 
    d) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
    «3-ter.  Le  Comunita'  si  avvalgono  dell'organo  di  revisione
economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunita'.».