Art. 55 Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 18/2015 concernente gli organi di revisione economico-finanziaria. 1. All'art. 25 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «e nelle Unioni territoriali intercomunali» sono sostituite dalle seguenti: «, nelle Comunita' di montagna e nella Comunita' collinare del Friuli»; b) al comma 3, le parole: «previsti all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 26/2014» sono sostituite dalle seguenti: «di Grado e Lignano Sabbiadoro»; c) al comma 3-bis, le parole: «Unioni territoriali intercomunali» sono sostituite dalle seguenti: «Comunita' di montagna e la Comunita' collinare del Friuli» e le parole: «del Comune con il maggior numero di abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei Comuni aderenti alla Comunita'»; d) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. Le Comunita' si avvalgono dell'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunita'.».