Art. 56 
 
Modifiche agli articoli 27 e 27-bis della legge regionale n.  18/2015
  e all'art. 9  della  legge  regionale  n.  25/2020  concernenti  la
  disciplina dei revisori dei conti degli enti locali. 
 
  1. All'art. 27 della legge regionale n. 18/2015 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. L'ente locale comunica la scadenza dell'incarico  dell'organo
di revisione  economico-finanziaria  e  il  compenso  spettante  alla
struttura  regionale  competente  in  materia  di  autonomie  locali,
nonche' mediante pubblicazione  nell'Albo  online  del  proprio  sito
istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso
di  cessazione  anticipata  dall'incarico,  l'ente  locale   ne   da'
immediata  comunicazione  alla  struttura  regionale  competente   in
materia di autonomie locali.»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. L'organo monocratico di  revisione  economico-finanziaria
in scadenza puo' comunicare formalmente all'ente  locale  la  propria
disponibilita' a svolgere un ulteriore incarico triennale  e,  di  un
tanto, l'ente locale informa la  struttura  regionale  competente  in
materia di autonomie locali contestualmente alla comunicazione di cui
al comma 2.»; 
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4.1. Nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, la struttura  regionale
competente  in  materia  di  autonomie  locali  individua,   mediante
sorteggio, tra i nominativi che hanno presentato domanda ai sensi del
comma 3, una rosa di due nomi a cui e' aggiunto di  diritto  l'organo
di revisione in scadenza. La composizione finale della  rosa  di  tre
nominativi deve assicurare il rispetto delle  quote  di  genere,  con
almeno la presenza di un terzo per genere. Gli  esiti  del  sorteggio
sono comunicati agli enti  locali  interessati  affinche'  provvedano
alla nomina del revisore e al conferimento dell'incarico, nonche'  ai
professionisti sorteggiati e alle categorie professionali.»; 
    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis. Con  decreto  del  direttore  competente  in  materia  di
finanza locale possono essere apportati correttivi  all'algoritmo  di
estrazione a sorte dei revisori iscritti nell'elenco regionale di cui
all'art. 26 per  attribuire  maggiori  probabilita'  di  sorteggio  a
coloro che non sono mai stati estratti.»; 
    e) il primo periodo del  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre  anni
e puo' svolgere due incarichi triennali consecutivi presso lo  stesso
ente locale.». 
  2. All'art. 27-bis della legge regionale n. 18/2015 sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole:  «con  popolazione  superiore  a  10.000
abitanti o nei Comuni previsti all'art.  13,  comma  3,  della  legge
regionale n. 26/2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «aventi  un
organo di revisione collegiale»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1.1. I  revisori  che  hanno  raggiunto  il  numero  massimo  di
incarichi per fasce di enti locali di cui  al  comma  1  non  possono
presentare la manifestazione di disponibilita' a ricoprire l'incarico
di revisore negli enti locali appartenenti  alle  medesime  fasce,  a
eccezione di coloro i cui incarichi  scadono  entro  sessanta  giorni
dalla  data  di  apertura  dell'avviso  per  la   manifestazione   di
disponibilita' a ricoprire l'incarico di revisore.». 
  3. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 30  dicembre  2020,
n. 25 (Legge  collegata  alla  manovra  di  bilancio  2021-2023),  la
parola:    «centottanta»    e'     sostituita     dalla     seguente:
«duecentosettanta».