Art. 56 Modifiche agli articoli 27 e 27-bis della legge regionale n. 18/2015 e all'art. 9 della legge regionale n. 25/2020 concernenti la disciplina dei revisori dei conti degli enti locali. 1. All'art. 27 della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'ente locale comunica la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria e il compenso spettante alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, nonche' mediante pubblicazione nell'Albo online del proprio sito istituzionale, almeno due mesi prima della scadenza medesima. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, l'ente locale ne da' immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'organo monocratico di revisione economico-finanziaria in scadenza puo' comunicare formalmente all'ente locale la propria disponibilita' a svolgere un ulteriore incarico triennale e, di un tanto, l'ente locale informa la struttura regionale competente in materia di autonomie locali contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.»; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4.1. Nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali individua, mediante sorteggio, tra i nominativi che hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, una rosa di due nomi a cui e' aggiunto di diritto l'organo di revisione in scadenza. La composizione finale della rosa di tre nominativi deve assicurare il rispetto delle quote di genere, con almeno la presenza di un terzo per genere. Gli esiti del sorteggio sono comunicati agli enti locali interessati affinche' provvedano alla nomina del revisore e al conferimento dell'incarico, nonche' ai professionisti sorteggiati e alle categorie professionali.»; d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Con decreto del direttore competente in materia di finanza locale possono essere apportati correttivi all'algoritmo di estrazione a sorte dei revisori iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 26 per attribuire maggiori probabilita' di sorteggio a coloro che non sono mai stati estratti.»; e) il primo periodo del comma 9 e' sostituito dal seguente: «L'organo di revisione economico-finanziaria dura in carica tre anni e puo' svolgere due incarichi triennali consecutivi presso lo stesso ente locale.». 2. All'art. 27-bis della legge regionale n. 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei Comuni previsti all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 26/2014» sono sostituite dalle seguenti: «aventi un organo di revisione collegiale»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. I revisori che hanno raggiunto il numero massimo di incarichi per fasce di enti locali di cui al comma 1 non possono presentare la manifestazione di disponibilita' a ricoprire l'incarico di revisore negli enti locali appartenenti alle medesime fasce, a eccezione di coloro i cui incarichi scadono entro sessanta giorni dalla data di apertura dell'avviso per la manifestazione di disponibilita' a ricoprire l'incarico di revisore.». 3. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), la parola: «centottanta» e' sostituita dalla seguente: «duecentosettanta».