Art. 58 
 
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 33/2015 
 
  1. I commi 28 e 29 dell'art. 6 della legge  regionale  29  dicembre
2015, n. 33 (Legge collegata alla  manovra  di  bilancio  2016-2018),
sono sostituiti dai seguenti: 
  «28. Ai consorzi di  cui  all'art.  35  della  legge  regionale  29
novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi  tra
gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli enti di
decentramento regionale), per quanto  non  diversamente  disciplinato
dalla normativa regionale, si applicano, in  quanto  compatibili,  le
disposizioni della legge regionale  n.  18/2015  riferite  agli  enti
locali. 
  29. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,
i consorzi di cui al comma 28 assicurano il contenimento della  spesa
di personale nei limiti del valore medio del triennio  2011-2013,  al
lordo  degli  oneri  riflessi  a  carico  delle   amministrazioni   e
dell'IRAP,  con  esclusione   degli   oneri   relativi   ai   rinnovi
contrattuali.».