Art. 59 
 
            Disposizioni in materia di elezioni comunali 
                           per l'anno 2021 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma  1,  della  legge
regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni  comunali
e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in  materia  di  elezioni
regionali), le elezioni degli organi dei Comuni il cui mandato  scade
nel 2021 si svolgono in una data compresa tra il 12 settembre e il 14
novembre 2021. 
  2. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma  2,  della  legge
regionale n. 19/2013, qualora gli organi debbano essere rinnovati per
motivi diversi dalla scadenza  del  mandato,  se  le  condizioni  che
rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il  24  luglio
2021, le elezioni si svolgono  in  una  data  compresa  nello  stesso
periodo di cui al comma 1. 
  3.  Tenuto  conto  dell'esigenza  di   assicurare   il   necessario
distanziamento sociale per prevenire  il  contagio  da  COVID-19,  in
occasione delle elezioni comunali del 2021: 
    a) in deroga all'art. 46 della legge  regionale  n.  19/2013,  le
operazioni di votazione si svolgono, nel primo e nel  secondo  turno,
nella giornata di domenica, dalle ore 7,00 alle ore  23,00,  e  nella
giornata di lunedi', dalle ore 7,00 alle ore 15,00. Appena completate
le operazioni  di  votazione  e  quelle  di  riscontro  dei  votanti,
l'ufficio di sezione effettua lo  scrutinio  relativo  alle  elezioni
comunali  e,  di  seguito,  lo  scrutinio  relativo   alle   elezioni
circoscrizionali; 
    b) in deroga a quanto previsto dall'art. 28, comma 1, della legge
regionale n. 19/2013, nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta  per  la
dichiarazione di  presentazione  delle  candidature  nei  Comuni  con
popolazione  fino  a  3.000   abitanti.   Negli   altri   Comuni   la
dichiarazione  di  presentazione  delle   candidature   deve   essere
sottoscritta da un numero di elettori: 
      1) non inferiore a 10 e non  superiore  a  30  nei  Comuni  con
popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti; 
      2) non inferiore a 20 e non  superiore  a  60  nei  Comuni  con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 
      3) non inferiore a 33 e non superiore  a  100  nei  Comuni  con
popolazione superiore a 10.000 abitanti; 
      4) non inferiore a 66 e non  superiore  a  200  nel  Comune  di
Pordenone; 
      5) non inferiore a 116 e non superiore  a  350  nel  Comune  di
Trieste. 
  4. Alle elezioni comunali del 2021  si  applicano  le  disposizioni
adottate dallo Stato per garantire il pieno esercizio del diritto  di
voto da parte di tutti gli elettori. Le elezioni inoltre si  svolgono
nel rispetto dei protocolli sanitari e di  sicurezza  adottati  dallo
Stato.