Art. 6 
 
              Disposizioni contabili e intersettoriali 
 
  1. I contributi pluriennali concessi dall'Amministrazione regionale
a copertura delle rate di  ammortamento  dei  mutui  contratti  dalla
Fondazione  Istituto  Mons.   Francesco   Tomadini   e   oggetto   di
rinegoziazione,  possono  essere  confermati  anche   in   deroga   a
disposizioni di legge vigenti e conservano la struttura precedente  a
detta rinegoziazione relativamente agli importi concessi, alla durata
della concessione e alle scadenze di pagamento. 
  2. Per le finalita' previste dal comma  1  la  Fondazione  presenta
apposita istanza alle strutture regionali  competenti  alla  conferma
dei  contributi  medesimi.  Le  somme  rinvenibili  quali   eventuali
differenziali  positivi  tra  l'importo  dei  contributi  pluriennali
concessi dall'Amministrazione regionale a copertura, anche  parziale,
delle rate di ammortamento dei mutui  oggetto  di  rinegoziazione,  e
confermati  nell'importo  originario,  e  l'importo  delle  rate   di
ammortamento,  cosi'  come  definite  in  sede   di   rinegoziazione,
mantengono il loro vincolo  di  destinazione  al  fine  di  garantire
l'assolvimento   degli   oneri   discendenti   dai   medesimi   mutui
rinegoziati. 
  3. Negli  stati  di  previsione  dell'entrata  e  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2021-2023  sono  introdotte  le  variazioni  ai
Titoli, Tipologie,  Missioni  e  Programmi  di  cui  alla  Tabella  A
allegata alla presente legge. 
  4.  Il   maggior   onere   complessivo   conseguente   alle   nuove
autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A trova copertura  nel
quadro delle  riduzioni  di  spesa  e  dagli  incrementi  di  entrata
previsti dalla medesima Tabella A. 
  5. E' aggiornato l'allegato 2 alla Nota integrativa di cui all'art.
1, comma 4, lettera m), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27
(Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023),  relativo  ai  mutui
autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge  regionale  30
dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilita'  2021),  come  risulta  nel
prospetto di cui alla Tabella B allegata alla presente legge. 
  6. Ai sensi dell'art. 10,  comma  4,  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42),  e'  allegato  il  prospetto  denominato
«Allegato atto  di  variazione  di  bilancio  riportante  i  dati  di
interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del  medesimo  decreto
legislativo. 
  7. Alle necessita' derivanti alle dotazioni di cassa  in  relazione
alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi  dello  stato  di
previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 6,  si
provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3  e  dell'art.  51,  comma  2,
lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8,  comma
2, lettera c) e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26
(Disposizioni in materia di programmazione  e  contabilita'  e  altre
disposizioni finanziarie urgenti).