Art. 62 Ammissibilita' delle domande di contributo in materia di corregionali all'estero 1. In considerazione delle ripercussioni sulle attivita' degli enti, delle associazioni e delle istituzioni dei corregionali all'estero causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le finalita' dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono considerate ammissibili le domande di contributo per l'anno 2021 presentate entro il 31 gennaio 2021. 2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.