Art. 62 
 
             Ammissibilita' delle domande di contributo 
                in materia di corregionali all'estero 
 
  1. In considerazione  delle  ripercussioni  sulle  attivita'  degli
enti,  delle  associazioni  e  delle  istituzioni  dei   corregionali
all'estero causate dal  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, per le finalita' dell'art. 5, comma 2,  lettera  a),  della
legge regionale 26  febbraio  2002,  n.  7  (Nuova  disciplina  degli
interventi  regionali  in  materia  di  corregionali   all'estero   e
rimpatriati), sono considerate ammissibili le domande  di  contributo
per l'anno 2021 presentate entro il 31 gennaio 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si  provvede
a  valere  sullo  stanziamento  della  Missione  n.   5   (Tutela   e
valorizzazione dei beni e  attivita'  culturali)  -  Programma  n.  2
(Attivita' culturali e interventi diversi nel  settore  culturale)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio per gli anni 2021-2023.