Art. 63 Disposizioni per i contributi in materia di corregionali all'estero 1. In considerazione delle ripercussioni sulle attivita' degli enti, delle associazioni e delle istituzioni dei corregionali all'estero causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere i soggetti beneficiari di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7/2002, per il contributo relativo agli anni 2020 e 2021 sono ammissibili a rendicontazione le spese istituzionali e di funzionamento fino a concorrenza del contributo concesso. 2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) - Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.