Art. 63 
 
                    Disposizioni per i contributi 
                in materia di corregionali all'estero 
 
  1. In considerazione  delle  ripercussioni  sulle  attivita'  degli
enti,  delle  associazioni  e  delle  istituzioni  dei   corregionali
all'estero causate dal  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, al fine di sostenere i soggetti beneficiari di cui all'art.
5, comma 2, lettera a), della  legge  regionale  n.  7/2002,  per  il
contributo  relativo  agli  anni  2020  e  2021  sono  ammissibili  a
rendicontazione le spese istituzionali  e  di  funzionamento  fino  a
concorrenza del contributo concesso. 
  2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si  provvede
a  valere  sullo  stanziamento  della  Missione  n.   5   (Tutela   e
valorizzazione dei beni e  attivita'  culturali)  -  Programma  n.  2
(Attivita' culturali e interventi diversi nel  settore  culturale)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio per gli anni 2021-2023.