Art. 64 Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. 1. In considerazione delle ripercussioni causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per sostenere le attivita' dei soggetti privati di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), penalizzati dall'emergenza sanitaria, la Regione e' autorizzata a concedere contributi «una tantum» ai medesimi soggetti a copertura di spese sostenute dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale), e fino alla data del 31 maggio 2021, strettamente collegate ai fini propri dell'ente e volte alla continuita', ripresa e messa in sicurezza dell'attivita' annuale. Le spese sono riferite alla gestione degli immobili utilizzati per le attivita', ai costi di igienizzazione degli ambienti e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di distanziamento sociale per l'attuazione di misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, agli oneri assicurativi, alle utenze, ai compensi per adempimenti che richiedono assistenza professionale, nel limite massimo di 1.500 euro per ciascun richiedente. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilita' finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 30 giugno 2021. Le modalita' di richiesta ed erogazione del contributo e le tipologie di spesa ammissibili sono disciplinate con avviso adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sicurezza, polizia locale e politiche dell'immigrazione. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.