Art. 64 
 
Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre,
  feste  locali  e  fiere   tradizionali   derivanti   dall'emergenza
  epidemiologica da COVID-19. 
 
  1. In considerazione  delle  ripercussioni  causate  dal  perdurare
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  per   sostenere   le
attivita' dei soggetti privati di cui  all'art.  4,  comma  1,  della
legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la  valorizzazione  e
la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali),
penalizzati dall'emergenza sanitaria, la  Regione  e'  autorizzata  a
concedere contributi «una tantum» ai medesimi soggetti a copertura di
spese sostenute dalla data di adozione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale), e fino  alla
data del 31  maggio  2021,  strettamente  collegate  ai  fini  propri
dell'ente e volte alla continuita',  ripresa  e  messa  in  sicurezza
dell'attivita' annuale. Le spese sono riferite  alla  gestione  degli
immobili utilizzati per le  attivita',  ai  costi  di  igienizzazione
degli  ambienti  e  all'acquisto   di   dispositivi   di   protezione
individuale e di distanziamento sociale per l'attuazione di misure di
contrasto alla diffusione del COVID-19, agli oneri assicurativi, alle
utenze,  ai  compensi  per  adempimenti  che  richiedono   assistenza
professionale,  nel  limite  massimo  di  1.500  euro   per   ciascun
richiedente. 
  2. Con deliberazione della Giunta  regionale  sono  individuate  le
risorse da assegnare nell'ambito della disponibilita'  finanziaria  e
sulla base delle domande  pervenute  entro  il  30  giugno  2021.  Le
modalita' di richiesta ed erogazione del contributo e le tipologie di
spesa ammissibili sono disciplinate con avviso adottato  con  decreto
del direttore  del  Servizio  competente  in  materia  di  sicurezza,
polizia locale e politiche dell'immigrazione. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede  a  valere  sullo
stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo
e valorizzazione del turismo) - Titolo n.  1  (Spese  correnti)  e  a
valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo)  -  Programma
n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese  in
conto capitale) dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio
per gli anni 2021-2023.