Art. 67 Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 13/2004 1. Dopo il comma 7-bis dell'art. 3 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), e' aggiunto il seguente: «7-ter. E' consentito lo svolgimento delle sedute della Consulta in modalita' telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalita' telematica si intende la seduta della Consulta con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.».