Art. 67 
 
        Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 13/2004 
 
  1. Dopo il comma 7-bis dell'art. 3 della legge regionale 22  aprile
2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni),  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «7-ter. E' consentito lo svolgimento delle sedute della Consulta in
modalita' telematica. Ai fini della presente  legge,  per  seduta  in
modalita'  telematica  si  intende  la  seduta  della  Consulta   con
partecipazione  a  distanza  dei  componenti  dell'organo  collegiale
stesso  attraverso  l'utilizzo  di  strumenti  telematici  idonei   a
consentire la comunicazione in tempo reale a due vie  e,  quindi,  il
collegamento  simultaneo  fra  tutti  i  partecipanti  e   idonei   a
permettere l'espressione del voto.».