Art. 68 Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 13/2004 1. Dopo il comma 8-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2004 e' aggiunto il seguente: «8-ter. E' consentito lo svolgimento delle sedute del Comitato in modalita' telematica. Ai fini della presente legge, per seduta in modalita' telematica si intende la seduta del Comitato con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.».