Art. 69 
 
        Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 26/2020 
                        in materia di lavoro 
 
  1. Dopo il comma 10 dell'art. 8 della legge regionale  30  dicembre
2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021), e' inserito il seguente: 
  «10-bis. Al fine di  promuovere  la  piu'  ampia  diffusione  della
cultura  della  sicurezza  e  della   regolarita'   lavorativa,   con
particolare riferimento  al  settore  edile,  sull'intero  territorio
regionale, i progetti di cui al comma 10  possono  essere  realizzati
anche a favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado,  dei
loro studenti e  delle  rispettive  famiglie,  nonche'  a  favore  di
lavoratori disoccupati  provenienti  da  settori  diversi  da  quello
edile.». 
  2. Agli oneri derivanti dal  disposto  di  cui  all'art.  8,  comma
10-bis, della legge regionale n. 26/2020, come inserito dal comma  1,
si provvede, per l'anno  2021,  a  valere  sullo  stanziamento  della
Missione  n.  15  (Politiche  per   il   lavoro   e   la   formazione
professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione)  -  Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2021-2023.