Art. 69 Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 26/2020 in materia di lavoro 1. Dopo il comma 10 dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021), e' inserito il seguente: «10-bis. Al fine di promuovere la piu' ampia diffusione della cultura della sicurezza e della regolarita' lavorativa, con particolare riferimento al settore edile, sull'intero territorio regionale, i progetti di cui al comma 10 possono essere realizzati anche a favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dei loro studenti e delle rispettive famiglie, nonche' a favore di lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile.». 2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 8, comma 10-bis, della legge regionale n. 26/2020, come inserito dal comma 1, si provvede, per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.