Art. 7 Dismissione della partecipazione in Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a dismettere, nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, come prescritto dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), la quota di partecipazione al capitale della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e', altresi', autorizzata ad affidare, nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente, a soggetto esperto la valutazione della congruita' del prezzo di cessione della partecipazione. 3. Per le finalita' di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.