Art. 7 
 
Dismissione della partecipazione in  Banca  Mediocredito  del  Friuli
                         Venezia Giulia SpA 
 
  1. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  dismettere,  nel
rispetto   dei   principi   di   pubblicita',   trasparenza   e   non
discriminazione, come prescritto dall'art. 10, comma 2,  del  decreto
legislativo 19 agosto  2016,  n.  175  (Testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica), la quota  di  partecipazione  al
capitale della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA. 
  2. Ai fini di cui  al  comma  1,  l'Amministrazione  regionale  e',
altresi', autorizzata ad affidare, nel rispetto dei  limiti  previsti
dalla legislazione vigente, a soggetto esperto la  valutazione  della
congruita' del prezzo di cessione della partecipazione. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2 si provvede  a  valere  sullo
stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali,  generali  e
di gestione) -  Programma  n.  3  (Gestione  economica,  finanziaria,
programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.