Art. 70 Interventi regionali di politica attiva del lavoro 1. Al fine di garantire la continuita' e l'effettivita' degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche e occupazionali derivanti dall'emergenza epidemiologica in corso, l'Amministrazione regionale e' autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), con riferimento alle domande presentate nel 2020, ai sensi della relativa regolamentazione attuativa, che risultino ammissibili a contributo e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 2 milioni di euro con le maggiori entrate iscritte e da accertarsi con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.