Art. 70 
 
         Interventi regionali di politica attiva del lavoro 
 
  1. Al fine di  garantire  la  continuita'  e  l'effettivita'  degli
interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro,  anche
nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche e
occupazionali  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  in   corso,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata, nei limiti delle  risorse
di cui al comma 2, a concedere gli incentivi di politica  attiva  del
lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale
9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela  e
la qualita' del lavoro), con riferimento alle domande presentate  nel
2020,  ai  sensi  della  relativa  regolamentazione  attuativa,   che
risultino ammissibili a contributo e non ancora definite alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. 
  2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per l'anno 2021  a  valere  sulla  Missione  n.  15
(Politiche per il lavoro e la formazione professionale)  -  Programma
n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si  provvede
per 2  milioni  di  euro  con  le  maggiori  entrate  iscritte  e  da
accertarsi con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) -
Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello  stato  di
previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.