Art. 71 
 
             Interventi regionali di politica del lavoro 
 
  1. Ai fini del finanziamento previsto dall'art.  57-bis,  comma  2,
della legge regionale  n.  18/2005  a  favore  delle  componenti  del
Friuli-Venezia   Giulia    delle    associazioni    costituite    fra
organizzazioni sindacali italiane e  delle  regioni  con  termini  di
paesi membri dell'Unione europea sono ammissibili le quote versate  e
le spese sostenute a partire dal 1ยบ gennaio 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede,
per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento  della  Missione  n.  15
(Politiche per il lavoro e la formazione professionale)  -  Programma
n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.