Art. 71 Interventi regionali di politica del lavoro 1. Ai fini del finanziamento previsto dall'art. 57-bis, comma 2, della legge regionale n. 18/2005 a favore delle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni con termini di paesi membri dell'Unione europea sono ammissibili le quote versate e le spese sostenute a partire dal 1ยบ gennaio 2021. 2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2021, a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.