Art. 72 
 
         Consigliera o Consigliere di parita' di area vasta 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 3,  della  legge
regionale  n.  18/2005  al  fine  di  garantire  le  funzioni   della
Consigliera  o  del   Consigliere   di   parita'   di   area   vasta,
l'Amministrazione   regionale   e'    autorizzata    a    riconoscere
un'indennita' mensile di carica determinata con  deliberazione  della
Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia  di
lavoro. 
  2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di
44.880 euro, suddivisa in ragione di 12.240 euro per l'anno 2021 e di
16.320 euro per ciascuno degli anni  2022  e  2023,  a  valere  sulla
Missione  n.  15  (Politiche  per  il  lavoro  e  per  la  formazione
professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del  mercato
del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 
  3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si  provvede
mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15  (Politiche  per
il lavoro e la formazione professionale) - Programma n.  3  (Sostegno
all'occupazione) - Titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.