Art. 72 Consigliera o Consigliere di parita' di area vasta 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 18/2005 al fine di garantire le funzioni della Consigliera o del Consigliere di parita' di area vasta, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a riconoscere un'indennita' mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro. 2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di 44.880 euro, suddivisa in ragione di 12.240 euro per l'anno 2021 e di 16.320 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e per la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.