Art. 73 
 
        Modifica all'art. 77 della legge regionale n. 18/2005 
 
  1. Dopo il comma 3-quater dell'art. 77  della  legge  regionale  n.
18/2005 e' inserito il seguente: 
  «3-quater 1. Fermi restando i requisiti di accesso  agli  incentivi
di cui al Titolo III Capo I, il regolamento regionale attuativo delle
disposizioni medesime puo' prevedere che l'ammontare degli  incentivi
sia modulato avuto riguardo al periodo di possesso  continuativo  del
domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici
e  dei  lavoratori  di  cui  viene  sostenuta   l'assunzione   o   la
stabilizzazione.».