Art. 73 Modifica all'art. 77 della legge regionale n. 18/2005 1. Dopo il comma 3-quater dell'art. 77 della legge regionale n. 18/2005 e' inserito il seguente: «3-quater 1. Fermi restando i requisiti di accesso agli incentivi di cui al Titolo III Capo I, il regolamento regionale attuativo delle disposizioni medesime puo' prevedere che l'ammontare degli incentivi sia modulato avuto riguardo al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta l'assunzione o la stabilizzazione.».