Art. 77 
 
        Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 27/2017 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della  legge  regionale  21  luglio
2017,  n.  27  (Norme  in  materia  di  formazione   e   orientamento
nell'ambito dell'apprendimento permanente), e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Limitatamente ai corsi di formazione per le professioni  di
interesse sanitario, le Aziende sanitarie regionali non sono soggette
ad accreditamento e possono erogare i  corsi  nell'ambito  di  quanto
previsto dalla programmazione regionale e  sulla  base  di  specifici
bandi e avvisi.».