Art. 79 
 
       Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 26/2014 
 
  1. All'art. 44 della  legge  regionale  12  dicembre  2014,  n.  26
(Riordino del sistema  Regione-Autonomie  locali  nel  Friuli-Venezia
Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  territoriali   intercomunali   e
riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a) al comma 2 le parole: «e anche con riferimento  alla  facolta'
di procedere ad acquisti autonomi pur in presenza di  un  obbligo  di
approvvigionamento» sono soppresse; 
    b) al comma 4 le parole: «Sono  escluse»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, sono escluse»
e le parole: «ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2014.»
sono sostituite dalle seguenti:  «ai  sensi  dell'art.  4,  comma  4,
lettera a), della legge regionale 17 dicembre 2018,  n.  27  (Assetto
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).»; 
    c) al comma 4-bis le parole: «EGAS, di cui all'art. 7 della legge
regionale n. 17/2014» sono sostituite dalle seguenti: «ARCS,  di  cui
alla legge regionale n. 27/2018».