Art. 79 Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 26/2014 1. All'art. 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: «e anche con riferimento alla facolta' di procedere ad acquisti autonomi pur in presenza di un obbligo di approvvigionamento» sono soppresse; b) al comma 4 le parole: «Sono escluse» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, sono escluse» e le parole: «ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2014.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).»; c) al comma 4-bis le parole: «EGAS, di cui all'art. 7 della legge regionale n. 17/2014» sono sostituite dalle seguenti: «ARCS, di cui alla legge regionale n. 27/2018».