Art. 80 
 
       Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 26/2014 
 
  1. All'art. 45 della legge regionale n. 26/2014 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1-bis la parola: «statale» e' soppressa; 
    b) al comma 1-ter la  parola:  «programma»  e'  sostituita  dalla
seguente: «piano»; 
    c) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: 
    «1-quater. I soggetti di cui all'art. 43 che intendono  avvalersi
della Centrale unica di  committenza  regionale  collaborano  con  la
stessa in fase di progettazione delle singole  iniziative,  affinche'
la stessa raccolga gli  elementi  necessari  alla  definizione  delle
caratteristiche tecniche e economiche  dell'oggetto  del  servizio  o
della fornitura. La Regione disciplina con linee guida il rapporto di
collaborazione  di  cui  al  primo  periodo,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 49, comma 2. 
    1-quinquies.  In  relazione  all'affidamento   di   servizi   che
prevedono l'inserimento al  lavoro  di  persone  svantaggiate,  trova
applicazione l'art. 10, comma 3, della legge  regionale  12  dicembre
2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli  di  assistenza,  norme  in
materia   di   pianificazione   e    programmazione    sanitaria    e
socio-sanitaria e modifiche alla legge regionale n.  26/2015  e  alla
legge regionale n. 6/2006).».