Art. 80 Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 26/2014 1. All'art. 45 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1-bis la parola: «statale» e' soppressa; b) al comma 1-ter la parola: «programma» e' sostituita dalla seguente: «piano»; c) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: «1-quater. I soggetti di cui all'art. 43 che intendono avvalersi della Centrale unica di committenza regionale collaborano con la stessa in fase di progettazione delle singole iniziative, affinche' la stessa raccolga gli elementi necessari alla definizione delle caratteristiche tecniche e economiche dell'oggetto del servizio o della fornitura. La Regione disciplina con linee guida il rapporto di collaborazione di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'art. 49, comma 2. 1-quinquies. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, trova applicazione l'art. 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006).».