Art. 82 
 
     Sostituzione dell'art. 47 della legge regionale n. 26/2014 
 
  1. L'art. 47 della legge regionale n.  26/2014  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 47 (Pianificazione biennale). - 1. La Regione, sulla base dei
fabbisogni raccolti, adotta un  Piano  biennale  delle  attivita'  di
centralizzazione della committenza. Il Piano individua le  iniziative
di competenza della Centrale unica di  committenza  regionale,  anche
nella sua qualita' di soggetto aggregatore. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 viene approvato, di norma,  entro  il
31  gennaio  di  ogni  anno.  Dell'approvazione   del   Piano   viene
tempestivamente informato il Consiglio  delle  autonomie  locali.  Il
Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione,  dandone
evidenza anche sul portale web della Centrale unica di committenza  -
soggetto aggregatore regionale. 
  3. Il Piano di cui al comma 1 puo' essere oggetto di revisione.».