Art. 82 Sostituzione dell'art. 47 della legge regionale n. 26/2014 1. L'art. 47 della legge regionale n. 26/2014 e' sostituito dal seguente: «Art. 47 (Pianificazione biennale). - 1. La Regione, sulla base dei fabbisogni raccolti, adotta un Piano biennale delle attivita' di centralizzazione della committenza. Il Piano individua le iniziative di competenza della Centrale unica di committenza regionale, anche nella sua qualita' di soggetto aggregatore. 2. Il Piano di cui al comma 1 viene approvato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno. Dell'approvazione del Piano viene tempestivamente informato il Consiglio delle autonomie locali. Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dandone evidenza anche sul portale web della Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale. 3. Il Piano di cui al comma 1 puo' essere oggetto di revisione.».