Art. 83 Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 26/2014 1. All'art. 48 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera a), e comma 1-bis, trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, il piano biennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016.»; c) al comma 2 le parole: «nella Relazione politico-programmatica regionale, di cui all'art. 7 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Nome in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), in» sono sostituite dalle seguenti: «nel Piano di cui all'art. 47 nella»; d) il comma 2-bis e' abrogato.