Art. 83 
 
       Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 26/2014 
 
  1. All'art. 48 della legge regionale n. 26/2014 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Attivita'  di
raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. I soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera a),  e  comma
1-bis, trasmettono alla  Centrale  unica  di  committenza  regionale,
entro  il  30  settembre  dell'esercizio  precedente  a   quello   di
pianificazione,  il  piano  biennale  dei  propri   fabbisogni,   che
costituisce  anticipazione  della   programmazione   biennale   degli
acquisti di beni e servizi da adottare  nel  biennio  successivo,  ai
sensi del decreto legislativo n. 50/2016.»; 
    c) al comma 2 le parole: «nella Relazione  politico-programmatica
regionale, di cui all'art. 7 della legge regionale 8 agosto 2007,  n.
21 (Nome in materia di programmazione finanziaria e  di  contabilita'
regionale), in» sono sostituite dalle seguenti:  «nel  Piano  di  cui
all'art. 47 nella»; 
    d) il comma 2-bis e' abrogato.