Art. 84 Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 26/2014 1. All'art. 49 della legge regionale n. 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «, prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante dell'ANCI in seno all'organismo previsto dalla deliberazione di cui all'art. 44, comma 4-bis 1»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, disciplina con linee guida i rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e gli enti locali, ivi inclusa la collaborazione in sede di progettazione delle singole iniziative destinate a questi ultimi.»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al biennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016.»; d) al comma 6 la parola: «programma» e' sostituita dalla seguente: «piano».