Art. 84 
 
       Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 26/2014 
 
  1. All'art. 49 della legge regionale n. 26/2014 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «, prevedendo la
partecipazione di un rappresentante  del  Consiglio  delle  autonomie
locali e un rappresentante dell'ANCI in seno  all'organismo  previsto
dalla deliberazione di cui all'art. 44, comma 4-bis 1»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. La Regione, sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali,
disciplina con linee guida  i  rapporti  tra  la  Centrale  unica  di
committenza  regionale  e   gli   enti   locali,   ivi   inclusa   la
collaborazione in sede  di  progettazione  delle  singole  iniziative
destinate a questi ultimi.»; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5.  I  soggetti  di  cui  all'art.  43,  comma  1,  lettera  b),
trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 31
ottobre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, i  dati
relativi ai  fabbisogni  di  beni  e  servizi,  riferiti  al  biennio
successivo,  che  costituiscono  anticipazione  della  programmazione
biennale degli acquisti di beni e servizi  da  adottare  nel  biennio
successivo ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016.»; 
    d)  al  comma  6  la  parola:  «programma»  e'  sostituita  dalla
seguente: «piano».