Art. 86 
 
                    Sostituzione dell'art. 55-ter 
                  della legge regionale n. 26/2014 
 
  1. L'art. 55-ter della legge regionale n. 26/2014 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art.  55-ter  (Coordinamento  dell'esercizio  della  funzione   di
centralizzazione della committenza nel sistema regionale  integrato).
- 1. La funzione di centralizzazione  della  committenza  all'interno
del sistema  regionale  integrato  viene  svolta  in  sinergia  dalla
Centrale unica di committenza regionale e dagli enti di decentramento
regionale (EDR), fermi restando i rispettivi ambiti di competenza. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la  pianificazione  generale
delle attivita' e le modalita' di ripartizione delle iniziative  alla
Centrale unica di committenza regionale e agli EDR  avvengono  con  i
criteri individuati da  regolamento  da  emanarsi  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  3. La Centrale unica di committenza  regionale  gestisce  l'analisi
dei  fabbisogni  raccolti  ai  sensi  dell'art.  48,   mettendola   a
disposizione del sistema regionale integrato.».