Art. 86 Sostituzione dell'art. 55-ter della legge regionale n. 26/2014 1. L'art. 55-ter della legge regionale n. 26/2014 e' sostituito dal seguente: «Art. 55-ter (Coordinamento dell'esercizio della funzione di centralizzazione della committenza nel sistema regionale integrato). - 1. La funzione di centralizzazione della committenza all'interno del sistema regionale integrato viene svolta in sinergia dalla Centrale unica di committenza regionale e dagli enti di decentramento regionale (EDR), fermi restando i rispettivi ambiti di competenza. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la pianificazione generale delle attivita' e le modalita' di ripartizione delle iniziative alla Centrale unica di committenza regionale e agli EDR avvengono con i criteri individuati da regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 3. La Centrale unica di committenza regionale gestisce l'analisi dei fabbisogni raccolti ai sensi dell'art. 48, mettendola a disposizione del sistema regionale integrato.».