Art. 89 
 
            Inserimento degli articoli 57-ter e 57-quater 
                  nella legge regionale n. 10/2017 
 
  1. Dopo  l'art.  57-bis  della  legge  regionale  n.  10/2017  sono
inseriti i seguenti: 
  «Art. 57-ter (Indennita' per l'occupazione senza titolo di beni del
demanio  marittimo).  -  1.  L'utilizzatore,  in  caso  di  accertato
pregresso utilizzo di beni del demanio marittimo di  cui  alla  legge
regionale n. 22/2006 e alla legge regionale n. 10/2017, e' tenuto  al
pagamento di un'indennita' pari al valore del canone  di  concessione
vigente  al  momento  della  richiesta  da  parte   della   struttura
competente in materia di demanio marittimo,  maggiorato  del  20  per
cento e moltiplicato per cinque annualita' o per la minor  durata  di
accertato pregresso utilizzo. 
  Art. 57-quater (Canone per  emungimento).  -  1.  Il  canone  annuo
dovuto per l'emungimento di acqua dagli  ambiti  di  cui  alla  legge
regionale n. 22/2006, alla legge regionale n. 17/2009  e  alla  legge
regionale n. 10/2017 e' determinato in 0,18 euro  al  metro  cubo  di
acqua prelevata. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla  base
dell'indice  ISTAT,  come  determinato  con  decreto  del   Ministero
competente in materia di demanio marittimo.».