Art. 89 Inserimento degli articoli 57-ter e 57-quater nella legge regionale n. 10/2017 1. Dopo l'art. 57-bis della legge regionale n. 10/2017 sono inseriti i seguenti: «Art. 57-ter (Indennita' per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo). - 1. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo di beni del demanio marittimo di cui alla legge regionale n. 22/2006 e alla legge regionale n. 10/2017, e' tenuto al pagamento di un'indennita' pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte della struttura competente in materia di demanio marittimo, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualita' o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo. Art. 57-quater (Canone per emungimento). - 1. Il canone annuo dovuto per l'emungimento di acqua dagli ambiti di cui alla legge regionale n. 22/2006, alla legge regionale n. 17/2009 e alla legge regionale n. 10/2017 e' determinato in 0,18 euro al metro cubo di acqua prelevata. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, come determinato con decreto del Ministero competente in materia di demanio marittimo.».