Art. 9 Perimetrazione delle aree rurali regionali interessate dall'Obiettivo specifico 5 dei fondi strutturali e di investimento europei. 1. Con riferimento alle aree rurali di cui all'art. 2 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2018) 372 final del 29 maggio 2018, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, l'Amministrazione regionale, nell'ambito della programmazione comunitaria 2021-2027, estende l'Obiettivo specifico 5 dei fondi strutturali e di investimento europei a tutte le aree montane della Regione Friuli-Venezia Giulia gia' interessate sia da coalizioni o partenariati locali attivi, quali le Comunita' di montagna di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sia dai Gruppi di Azione Locale.