Art. 9 
 
Perimetrazione delle aree rurali regionali interessate dall'Obiettivo
  specifico 5 dei fondi strutturali e di investimento europei. 
 
  1. Con riferimento  alle  aree  rurali  di  cui  all'art.  2  della
proposta di  regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
COM(2018) 372 final del 29 maggio 2018, relativo al Fondo europeo  di
sviluppo  regionale  e  al  Fondo  di   coesione,   l'Amministrazione
regionale, nell'ambito della  programmazione  comunitaria  2021-2027,
estende  l'Obiettivo  specifico  5  dei  fondi   strutturali   e   di
investimento  europei  a  tutte  le  aree   montane   della   Regione
Friuli-Venezia  Giulia  gia'  interessate   sia   da   coalizioni   o
partenariati locali attivi, quali le Comunita'  di  montagna  di  cui
alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di
funzioni e servizi tra gli enti locali del  Friuli-Venezia  Giulia  e
istituzione degli Enti di decentramento regionale), sia dai Gruppi di
Azione Locale.