Art. 91 
 
        Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 17/2009 
 
  1. Alle lettere a) e b)  del  comma  2  dell'art.  14  della  legge
regionale 15 ottobre 2009, n.  17  (Disciplina  delle  concessioni  e
conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale),  le
parole:  «Comunita'  montane»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«Comunita' di montagna».