Art. 91 Modifica all'art. 14 della legge regionale n. 17/2009 1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), le parole: «Comunita' montane» sono sostituite dalle seguenti: «Comunita' di montagna».