Art. 93 Inserimento dell'art. 20-bis nella legge regionale n. 17/2009 1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 17/2009 e' inserito il seguente: «Art. 20-bis (Funzioni delle Comunita' di montagna). - 1. Le Comunita' di montagna esercitano le seguenti funzioni: a) rilascio di concessioni sui corsi d'acqua classificati di classe 3, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque); b) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera a).».