Art. 93 
 
                    Inserimento dell'art. 20-bis 
                  nella legge regionale n. 17/2009 
 
  1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 17/2009 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 20-bis (Funzioni  delle  Comunita'  di  montagna).  -  1.  Le
Comunita' di montagna esercitano le seguenti funzioni: 
    a) rilascio di concessioni  sui  corsi  d'acqua  classificati  di
classe 3, ai sensi dell'art. 4, comma  1,  lettera  c),  della  legge
regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia  di
difesa del suolo e di utilizzazione delle acque); 
    b) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di
cui alla lettera a).».