Art. 94 
 
     Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 17/2009 
 
  1. L'art. 21 della legge regionale n.  17/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 21 (Entrate). - 1. Gli introiti di cui al presente capo  sono
trattenuti nella misura del 100 per cento da  parte  degli  Enti  che
esercitano le corrispondenti funzioni.». 
  2. In  relazione  al  disposto  di  cui  all'art.  21  della  legge
regionale n. 17/2009, come sostituito  dal  comma  1,  sono  previste
minori entrate per complessivi 90.000 euro, in ragione di 45.000 euro
per ciascuno degli anni 2022-2023 a valere sul Titolo n.  3  (Entrate
extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita  di  beni  e  servizi  e
proventi derivanti dalla gestione dei beni) e minori spese  per  pari
importo per gli anni 2022  e  2023  a  valere  sulla  Missione  n.  1
(Servizi istituzionali, generali e di  gestione)  -  Programma  n.  3
(Gestione economica, finanziaria, programmazione,  provveditorato)  -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dell'entrata e
della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.