Art. 95 
 
        Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 17/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 22 della  legge  regionale  n.  17/2009  le
parole: «e i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «, i Comuni e le
Comunita' di montagna».