Art. 97 
 
                          Demanio regionale 
 
  1. Conformemente a quanto previsto  dall'art.  31  della  legge  23
dicembre  1998,  n.  448  (Misure  di   finanza   pubblica   per   la
stabilizzazione e lo sviluppo), anche  a  seguito  del  trasferimento
delle  strade  provinciali  alla  Regione  per  effetto  della  legge
regionale  12  dicembre   2014,   n.   26   (Riordino   del   sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni  territoriali  intercomunali  e  riallocazione   di   funzioni
amministrative), in sede di revisione catastale la Regione puo',  con
decreto del Direttore  del  Servizio  demanio,  previa  deliberazione
della Giunta regionale, disporre l'accorpamento al  demanio  stradale
regionale o  al  demanio  ferroviario  regionale  delle  porzioni  di
terreno utilizzate a uso pubblico, ininterrottamente da  oltre  venti
anni,  previa  acquisizione  del  consenso  da  parte  degli  attuali
proprietari, i quali devono sostenere tutti gli oneri  connessi  alla
suddetta procedura.