Art. 2 
 
      Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 7/2000 
 
  1. L'art. 1 della legge  regionale  n.  7/2000  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  1  (Principi  generali  e  finalita').  -  1.  La   regione,
nell'ambito delle  proprie  competenze,  disciplina  il  procedimento
amministrativo    conformandolo    ai    principi     costituzionali,
all'ordinamento comunitario nonche' alle garanzie  al  cittadino  nei
riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dalla  legge
7 agosto 1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
  2. L'azione amministrativa regionale persegue  i  fini  determinati
dalla legge ed e' svolta in attuazione dei principi di imparzialita',
proporzionalita', legittimo affidamento,  pubblicita',  economicita',
efficacia, efficienza, contenimento della spesa  pubblica,  riduzione
dei costi a carico del sistema produttivo e  dei  cittadini,  nonche'
dei principi dell'ordinamento comunitario. 
  3. La regione assume, quale  obiettivo  prioritario  della  propria
azione di  Governo,  la  realizzazione  dei  seguenti  obiettivi  per
conseguire  effettivi  livelli  di   semplificazione   dell'attivita'
amministrativa: 
    a) la certezza  e  rapidita'  dei  procedimenti,  preservando  la
qualita'  delle  prestazioni  e  le  istanze  di  partecipazione   al
procedimento; 
    b)   l'armonizzazione    e    l'uniformita'    delle    procedure
amministrative e della connessa modulistica; 
    c) lo snellimento della documentazione amministrativa; 
    d)  la  semplificazione  amministrativa  per   le   imprese,   in
particolare attraverso  la  misurazione  degli  oneri  amministrativi
(MOA) e la loro riduzione anche in coerenza con gli obiettivi imposti
dall'Unione europea; 
    e)  il  trasferimento  ad  organi  monocratici  o  ai   dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali che  non  richiedano  in
ragione della loro specificita' l'esercizio in forma collegiale e  la
sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o  con
interventi  nei  relativi  procedimenti  dei  soggetti  portatori  di
interessi diffusi. 
  4. Nella legge di semplificazione prevista dall'art. 4 della  legge
regionale  14  febbraio  2020,  n.  1  (Semplifica  FVG  2020),  sono
annualmente  specificate  misure  di  semplificazione   connesse   ai
principi e alle finalita' di cui alla presente legge. 
  5.  Nell'attuazione  degli  obiettivi  della  presente   legge   e'
perseguita  la  piena  realizzazione  del   principio   «innanzitutto
digitale» attraverso la piu' ampia informatizzazione dei procedimenti
e la realizzazione di un sistema di interoperabilita', quale riflesso
dell'unicita' dell'azione amministrativa. 
  6. Per tutto quanto non disciplinato  dalla  presente  legge  trova
applicazione la legge n. 241/1990.».