Art. 3 
 
        Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 7/2000 
 
  1. All'art. 14 della legge regionale n. 7/2000  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a)  alla  rubrica  dopo  le  parole  «della  comunicazione»  sono
aggiunte le seguenti: «di avvio del procedimento»; 
    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) alla lettera c) dopo la parola «competente,»  sono  inserite
le seguenti: «il domicilio digitale dell'amministrazione,»; 
      2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) il responsabile dell'istruttoria;»; 
        3) alla lettera d-bis) dopo  la  parola  «procedimento»  sono
aggiunte le seguenti: «e i  rimedi  esperibili  in  caso  di  inerzia
dell'amministrazione»; 
        4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      «e)  nei  procedimenti  a  iniziativa  di  parte,  la  data  di
presentazione della relativa istanza;»; 
        5) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: 
      «e-bis) le modalita' con  le  quali,  attraverso  il  punto  di
accesso telematico di cui all'art. 64-bis del decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), o con altre
modalita' telematiche, e'  possibile  prendere  visione  degli  atti,
accedere al fascicolo informatico di cui  all'art.  41  dello  stesso
decreto legislativo n. 82/2005 ed  esercitare  in  via  telematica  i
diritti previsti dalla presente legge; 
      e-ter) l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli  atti
che non sono disponibili o accessibili con le modalita' di  cui  alla
lettera e-bis).».