Art. 3 Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 7/2000 1. All'art. 14 della legge regionale n. 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica dopo le parole «della comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «di avvio del procedimento»; b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera c) dopo la parola «competente,» sono inserite le seguenti: «il domicilio digitale dell'amministrazione,»; 2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) il responsabile dell'istruttoria;»; 3) alla lettera d-bis) dopo la parola «procedimento» sono aggiunte le seguenti: «e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione»; 4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;»; 5) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: «e-bis) le modalita' con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), o con altre modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'art. 41 dello stesso decreto legislativo n. 82/2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge; e-ter) l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera e-bis).».