Art. 4 Inserimento dell'art. 22-bis 1 nella legge regionale n. 7/2000 1. Dopo l'art. 22-bis della legge regionale n. 7/2000 e' inserito il seguente: «Art. 22-bis 1 (Rappresentante unico regionale). - 1. Il rappresentante unico regionale di cui all'art. 14-ter, comma 3, della legge n. 241/1990, e' abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla regione.».