Art. 4 
 
   Inserimento dell'art. 22-bis 1 nella legge regionale n. 7/2000 
 
  1. Dopo l'art. 22-bis della legge regionale n. 7/2000  e'  inserito
il seguente: 
  «Art.  22-bis  1  (Rappresentante  unico  regionale).   -   1.   Il
rappresentante unico regionale di cui all'art. 14-ter, comma 3, della
legge n. 241/1990, e' abilitato a  esprimere,  definitivamente  e  in
modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative
regionali e delle amministrazioni riconducibili alla regione.».