Art. 5 
 
    Modifiche all'art. 22-sexies della legge regionale n. 7/2000 
 
  1.  All'art.  22-sexies  della  legge  regionale  n.  7/2000   sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 la parola «che» e' sostituita dalle  seguenti:  «in
ragione  delle  funzioni  di  coordinamento  delle  attivita'   delle
Direzioni centrali la quale»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I commi 1 e 2 si applicano anche alle conferenze di servizi
convocate dall'amministrazione regionale o dagli  enti  regionali  di
cui all'art. 2.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette  sia
dall'amministrazione   regionale   sia   da   altre   amministrazioni
procedenti piu' procedimenti regionali, la Direzione centrale di  cui
al comma 1, ai fini della  determinazione  della  posizione  unitaria
dell'amministrazione regionale,  individua  il  rappresentante  unico
dell'amministrazione regionale tra i  responsabili  dei  procedimenti
interessati o loro delegati, tenuto conto  dell'interesse  prevalente
nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Alle  conferenze  di  servizi
possono  prendere  parte,  su  richiesta  del  rappresentante   unico
regionale, i  funzionari  delle  strutture  regionali  coinvolte.  Il
rappresentante  unico  regionale  ai  fini  della  definizione  della
posizione unica regionale, entro la data prevista per lo  svolgimento
della  prima  riunione  della  conferenza  di  servizi,   chiede   ai
responsabili  delle  strutture  regionali  e  delle   amministrazioni
riconducibili  alla  regione  il  rilascio   di   intese,   concerti,
nulla-osta, assensi comunque denominati oggetto della conferenza.  Il
rappresentante unico regionale acquisisce ordinariamente tali atti in
modalita' asincrona, assegnando un  termine  non  inferiore  a  dieci
giorni per il rilascio degli stessi.»; 
    d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Nei casi di particolare complessita'  delle  determinazioni
da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi  del  comma
3, il rappresentante unico regionale convoca una  conferenza  interna
in modalita' simultanea, definendo tempi e modalita' di  acquisizione
degli atti. La convocazione  della  conferenza  deve  pervenire  alle
strutture interessate, almeno tre giorni prima della  relativa  data.
Contestualmente e' resa  disponibile  la  documentazione  necessaria.
Alla  conferenza  partecipano   i   responsabili   dei   procedimenti
interessati o loro delegati. 
  3-ter. La determinazione conclusiva  della  conferenza  di  cui  al
comma 3-bis: 
    a)  sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  ogni   autorizzazione,
concessione, nulla-osta o atto  di  assenso  comunque  denominato  di
competenza delle strutture partecipanti; 
    b)  costituisce  la   posizione   unitaria   dell'Amministrazione
regionale.».