Art. 6 Abrogazioni 1. Sono abrogati in particolare: a) l'art. 4, il comma 5 dell'art. 5, gli articoli 7, 12, 13, 15, 16, 16-bis, 17, 18, 23 e 25 della legge regionale n. 7/2000; b) gli articoli 5, 9 e 18 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)), modificativi, rispettivamente, dell'art. 7, dell'art. 18 e dell'art. 25 della legge regionale n. 7/2000; c) gli articoli 3, 6 e 8 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), modificativi, rispettivamente, dell'art. 7, dell'art. 16-bis e dell'art. 25 della legge regionale n. 7/2000; d) il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonche' disposizioni in materia di finanziamenti ad enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione. Trieste, 28 maggio 2021 FEDRIGA (Omissis).