Art. 6 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati in particolare: 
    a) l'art. 4, il comma 5 dell'art. 5, gli articoli 7, 12, 13,  15,
16, 16-bis, 17, 18, 23 e 25 della legge regionale n. 7/2000; 
    b) gli articoli 5, 9 e 18 della legge regionale 24  maggio  2004,
n. 14 (Modifiche alla legge regionale 20  marzo  2000,  n.  7  (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso)),  modificativi,  rispettivamente,  dell'art.  7,
dell'art. 18 e dell'art. 25 della legge regionale n. 7/2000; 
    c) gli articoli 3, 6 e 8 della legge regionale 21 dicembre  2012,
n.  26  (Legge  di  manutenzione  dell'ordinamento  regionale  2012),
modificativi,  rispettivamente,  dell'art.  7,  dell'art.  16-bis   e
dell'art. 25 della legge regionale n. 7/2000; 
    d) il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 26  aprile  1999,
n.  11  (Disposizioni  di  semplificazione  amministrativa   per   il
contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra  finanziaria
per l'anno 1999 nonche' disposizioni in materia di  finanziamenti  ad
enti locali e regionali ed  ulteriori  modifiche  ed  integrazioni  a
leggi regionali). 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione. 
    Trieste, 28 maggio 2021 
 
                               FEDRIGA 
 
  (Omissis).