Regolamento di modifica al Regolamento concernente  i  criteri  e  le
  modalita' di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle  rette
  a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi  educativi  per
  la prima infanzia e le modalita' di erogazione dei benefici, di cui
  all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005,  n.  20  (Sistema
  educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato  con
  decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/2020. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
           Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente 
                      della Regione n. 048/2020 
 
    1. Al comma 3  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 23 marzo 2020, n. 048 (Regolamento concernente i criteri e le
modalita' di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette  a
carico delle famiglie per la frequenza ai servizi  educativi  per  la
prima infanzia e le modalita' di  erogazione  dei  benefici,  di  cui
all'art. 15 della legge regionale 18  agosto  2005,  n.  20  (Sistema
educativo  integrato  dei  servizi  per  la  prima  infanzia))   sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera b) le parole:  «essere  iscritti  nel  registro
previsto dall'art. 13, comma 5, della medesima legge regionale e aver
sottoscritto il disciplinare  di  impegni  di  cui  all'art.  14  del
presente regolamento» sono soppresse; 
      b) alla lettera c) dopo le parole: «essere accreditati ai sensi
dell'art. 20 della legge regionale 20/2005» sono aggiunte le  parole:
«e aver sottoscritto il disciplinare di impegni di  cui  all'art.  14
del presente regolamento». 
 
                               Art. 2. 
 
           Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente 
                      della Regione n. 048/2020 
 
    1. All'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
048/2020 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 le parole: «a uno dei servizi di cui all'art.  1,
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a uno dei  servizi  di  cui
all'art. 1, commi 2 e 3»; 
      b) al comma 6 le parole: «a uno dei servizi  educativi  di  cui
all'art. 1, comma 2» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  uno  dei
servizi educativi di cui all'art. 1, commi 2 e 3». 
 
                               Art. 3. 
 
           modifica all'art. 12 del decreto del Presidente 
                      della Regione n. 048/2020 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 048/2020 le parole: «fra quelli di cui all'art.  1,  comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «fra quelli  di  cui  all'art.  1,
commi 2 e 3». 
 
                               Art. 4. 
 
          Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente 
                      della Regione n. 048/2020 
 
    1. All'art. 14  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
048/2020 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 le parole  «Per  garantire  agli  aventi  diritto
l'accesso al beneficio e » sono soppresse e dopo le parole «i gestori
dei servizi» e' inserita la seguente: «accreditati»; 
      b) al  comma  2  la  parola:  «biennale»  e'  sostituita  dalla
seguente: «triennale». 
 
                               Art. 5. 
 
          Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente 
                      della Regione n. 048/2020 
 
    1. All'art. 15  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
048/2020 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 la parola: «esclusivamente»  e'  soppressa  e  la
parola: «giugno» e' sostituita dalla seguente: «gennaio»; 
      b) al comma 3 il periodo: «Ai fini della verifica del  rispetto
dei limiti di incremento delle rette di cui al comma 1, i gestori dei
servizi comunicano entro il 31 luglio di ogni anno alla Regione e  ai
SSC di rispettiva competenza, gli  importi  delle  rette  per  l'anno
educativo successivo. » e' sostituito dal seguente:  «Ai  fini  della
verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui  al
comma 1, i gestori dei servizi comunicano entro il 30 giugno di  ogni
anno  ai  SSC  di  rispettiva  competenza,  anche  mediante  apposita
modalita'  informatica  messa  a  disposizione   dell'Amministrazione
regionale, gli importi delle rette per l'anno educativo successivo». 
 
                               Art. 6. 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Ai procedimenti relativi alle domande  di  abbattimento  rette
riferite  all'anno   educativo   2020/2021   continuano   a   trovare
applicazione le disposizioni previgenti del presente regolamento. 
 
                               Art. 7. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga