Art. 5 Misure per promuovere l'occupazione femminile stabile e di qualita' 1. La Regione, nell'ambito della promozione dell'occupazione femminile stabile e di qualita', sostiene e valorizza, secondo le modalita' di cui al comma 2, le imprese con sede legale e operanti sul territorio regionale che aderiscono al Registro di cui all'art. 3. 2. Nel rispetto della normativa vigente, in particolare di quanto previsto all' art. 52 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', della sicurezza e regolarita' del lavoro) e previo avviso pubblico, la Regione applica a favore delle imprese di cui al comma 1: a) una riduzione del 50 per cento dell'aliquota dell'IRAP nel caso di nuove assunzioni di donne lavoratrici per il triennio successivo alla data di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro; b) una premialita' nella forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali. 3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, con il regolamento di cui all'art. 7, individua le modalita' e i criteri per il riconoscimento dei benefici di cui al comma 2, garantendo la proporzionalita' degli stessi al numero di assunzioni effettuate nell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso pubblico. 4. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti nella misura massima stabilita alle imprese pubbliche e private che occupano meno di cento dipendenti le quali, sulla base del rapporto biennale di cui all' art. 46 del decreto legislativo 198/2006 , non presentano nessun divario retributivo basato sul genere.