Art. 5 
 
 Misure per promuovere l'occupazione femminile stabile e di qualita' 
 
  1.  La  Regione,  nell'ambito  della  promozione   dell'occupazione
femminile stabile e di qualita', sostiene  e  valorizza,  secondo  le
modalita' di cui al comma 2, le imprese con sede  legale  e  operanti
sul territorio regionale che aderiscono al Registro di  cui  all'art.
3. 
  2. Nel rispetto della normativa vigente, in particolare  di  quanto
previsto all' art. 52 della legge regionale 22 dicembre 2008,  n.  34
(Norme per la  promozione  dell'occupazione,  della  qualita',  della
sicurezza e regolarita' del lavoro)  e  previo  avviso  pubblico,  la
Regione applica a favore delle imprese di cui al comma 1: 
    a) una riduzione del 50 per  cento  dell'aliquota  dell'IRAP  nel
caso di  nuove  assunzioni  di  donne  lavoratrici  per  il  triennio
successivo alla data di  sottoscrizione  dei  relativi  contratti  di
lavoro; 
    b) una premialita' nella forma di punteggio aggiuntivo,  ai  fini
della valutazione dei progetti presentati  nell'ambito  di  avvisi  e
bandi regionali. 
  3.  La  Giunta  regionale,  sentite   le   commissioni   consiliari
competenti, con il  regolamento  di  cui  all'art.  7,  individua  le
modalita' e i criteri per il riconoscimento dei benefici  di  cui  al
comma 2, garantendo la proporzionalita' degli  stessi  al  numero  di
assunzioni   effettuate   nell'anno   precedente   la   pubblicazione
dell'avviso pubblico. 
  4. I benefici di cui  al  comma  2  sono  attribuiti  nella  misura
massima stabilita alle imprese pubbliche e private che occupano  meno
di cento dipendenti le quali, sulla base del rapporto biennale di cui
all' art. 46 del decreto legislativo 198/2006 , non presentano nessun
divario retributivo basato sul genere.