Art. 8 Clausola valutativa 1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto regionale, rende conto periodicamente al Consiglio delle modalita' di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della parita' retributiva tra i sessi e di sostegno dell'occupazione femminile stabile e di qualita'. 2. Per la finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualita' della normazione e la valutazione delle politiche che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni: a) la descrizione delle modalita' e dei criteri di iscrizione al Registro di cui all'art. 3, nonche' della sua consistenza; b) un quadro del numero di certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) e delle forme di pubblicita' previste, nonche' dei casi di applicazione dell'esclusione dai benefici previsti dall'art. 4, comma 2, lettera b); c) una sintesi dei contenuti dei protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 3; d) una descrizione dell'andamento dell'occupazione femminile in Piemonte, con particolare riferimento agli aspetti della stabilita' dei rapporti di lavoro, della parita' retributiva e della tutela della maternita'; e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge; f) una descrizione dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticita'. 3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste dai commi 1 e 2.