Art. 8 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71,  comma  1,
dello Statuto regionale,  rende  conto  periodicamente  al  Consiglio
delle modalita' di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in
termini di promozione della parita' retributiva  tra  i  sessi  e  di
sostegno dell'occupazione femminile stabile e di qualita'. 
  2. Per la finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi
due  anni   dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge   e
successivamente ogni anno, presenta una  relazione  alla  commissione
consiliare competente e al Comitato per la qualita' della  normazione
e la valutazione delle politiche che  fornisce,  in  particolare,  le
seguenti informazioni: 
    a) la descrizione delle modalita' e dei criteri di iscrizione  al
Registro di cui all'art. 3, nonche' della sua consistenza; 
    b) un quadro del numero di  certificazioni  rilasciate  ai  sensi
dell'art. 4, comma  2,  lettera  a)  e  delle  forme  di  pubblicita'
previste,  nonche'  dei  casi  di  applicazione  dell'esclusione  dai
benefici previsti dall'art. 4, comma 2, lettera b); 
    c) una sintesi dei contenuti dei protocolli di  intesa  stipulati
ai sensi dell'art. 4, comma 3; 
    d) una descrizione dell'andamento dell'occupazione  femminile  in
Piemonte, con particolare riferimento agli aspetti  della  stabilita'
dei rapporti di lavoro, della  parita'  retributiva  e  della  tutela
della maternita'; 
    e) i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli  effetti
finanziari  derivanti  dall'attuazione   delle   disposizioni   della
presente legge; 
    f) una descrizione dello stato di attuazione della legge e  delle
eventuali criticita'. 
  3. Le relazioni  sono  rese  pubbliche  unitamente  agli  eventuali
documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 
  4. I  soggetti  coinvolti  nell'attuazione  della  presente  legge,
pubblici   e   privati,   forniscono   le   informazioni   necessarie
all'espletamento delle attivita' previste dai commi 1 e 2.